Confraternita di
Misericordia di Luco dei Marsi

Statuto
PREMESSA
Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che “...ebbe cominciamento per lo padre m’esser Pietro Martire l’anno 1244 nella vigilia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a dì 14 agosto” ( Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127 ), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell’udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede “ Fautrici della Civiltà dell’Amore e testimoni infaticabili della cultura della Carità “.
CAPO I
COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA
Articolo 1
E’
costituita in Luco dei Marsi l’Associazione dal titolo “ CONFRATERNITA DI
MISERICORDIA DI LUCO DEI MARSI “ con sede in Luco dei Marsi Via Alessandro
Torlonia Diocesi di Avezzano.
Articolo 2
La
Misericordia di Luco dei Marsi è sodalizio di volontariato avente per scopo la
costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la
testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività
contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo
e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.
L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed
organizzazione democratiche.
Articolo 3
La
Misericordia di Luco dei Marsi è costituita agli effetti giuridici come
Associazione di Confratelli secondo l’articolo 12 e seguenti del vigente Codice
Civile.
La Misericordia è, secondo l’Ordinamento Canonico, Associazioni di fedeli laici
della Chiesa ai sensi dei Canoni 298 e seguenti e 231 e seguenti del Codice di
Diritto Canonico.
Articolo 4
Scopo della Confraternita è l’esercizio volontario, per Amore di Dio e del
Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto
soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che
nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere,
nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia.
La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e
cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi
così a contribuire all’analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di
emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di
intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla
dignità umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società
a misura d’uomo.
Articolo 5
La
Confraternita provvede all’attivazione della coscienza civica e cristiana degli
iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituali e promuove ed
incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico sanitario dei
confratelli con corsi di istruzione teorico pratici, e con ogni altro idoneo
mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia.
Articolo 6
Per
l’espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite
sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionassi
con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente
vigente.
Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da
specifiche norme di attuazione e funzionamento all’uopo emanante dal Magistrato
della Confraternita.
Articolo 7
In
relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita
mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità
Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente Ecclesiastico o
“Correttore”.
Articolo 8
Lo
stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le
Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello
approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
E’ rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due radici di
alloro, con l’emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere
in gotico “F” ed “M” di colore giallo (“Fraternita Misericordiae”).
Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l’eventuale emblema, senza
altre modifiche.
Articolo 9
La
divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con
buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero, con una
medaglia col simbolo F\M e croce latina da un lato e l’immagine della Madonna
dall’altro.
E’ fatto obbligo indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre,
mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza può essere adottata una
divisa di colore bianco di tipo infermieristico con casacca e pantaloni, secondo
il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Articolo 10
La
Confraternita per costituirsi ed assumere la denominazione di Misericordia dovrà
chiedere il preventivo assenso scritto alla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia avente sede a Firenze e, una volta costituita, dovrà
chiedere l’affiliazione alla Confederazione stessa accettandone gli statuti e
costituendone, una volta affiliata, la rappresentanza locale.
Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita,
la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale
appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d’Italia,
rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l’impegno di mobilitazione
caritativa in caso di necessità.
Articolo 11
Per
effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di
associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e
previa autorizzazione della stessa Confederazione.
Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se
non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data
comunicazione alla Confederazione Nazionale per la relativa approvazione.
Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non
potrà partecipare né aderire ad iniziative e\o manifestazioni che esulino dal
proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.
Articolo 12
La
Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli
scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle
quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa
prevenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall’esercizio di iniziative o
altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.
Articolo 13
Le
opere caritative della Confraternita e degli iscritti sono gratuite.
La Confraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi, un’oblazione a
copertura delle spese vive sostenute, esclusa qualsiasi forma di compenso per il
Sodalizio e per l’opera prestata dai Confratelli.
Articolo 14
Il
Volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di
attività.
E’ fatto espresso divieto per i Confratelli l’accettare qualsiasi forma di
compenso.
Il Confratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale
retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con
l’espressione del tradizionale motto delle Misericordie
“ Che Iddio gliene renda merito “.
Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle
opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli
distinzioni aventi puro carattere morale.
Articolo 15
La
Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la
Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie
d’Italia.
I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.
Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la
Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con
apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del
Magistrato.
CAPO II
REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI
Articolo 16
Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di
“Confratello“ o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella
comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base
istituzionale della Confraternita.
Questi si suddividono in tre categorie:
a) Confratelli aspiranti;
b) Confratelli effettivi;
c) Confratelli sostenitori;
L’iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma
di due Confratelli effettivi iscritti.
Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza
essere tenuto a darne motivazione.
Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia, di cui al primo comma dell’articolo 11, i Confratelli, riuniti in
un’unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di
Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda d’iscrizione di
cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l’iscrizione ad altro
Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il
Magistrato della Confraternita.
Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non
potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra
Confraternita.
Articolo 17
I
Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui
all’art. 16 e 18, intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi.
L’aspirantato ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio al
termine del quale, in presenza della maggiore età e su deliberazione del
Magistrato, passano alla categoria degli Effettivi.
Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna
della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.
I Confratelli aspiranti non partecipano all’Assemblea e non hanno diritto di
elezione attiva e passiva.
I
Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato,
accettano l’obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo
ispiratore della Confraternita.
Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i
diritti sociali e partecipano all’assemblea con diritto di elezione attiva e
passiva.
I
Confratelli sostenitori sono coloro che, sostengono moralmente e
materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e s’impegnano alle
contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.
I Confratelli sostenitori non partecipano all’Assemblea e non hanno diritto
d’elezione attiva e passiva.
Articolo 18
Per
essere iscritto alla Confraternita occorre essere di principi morali e
cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali.
I Confratelli s’impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro
opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della
quota associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria
d’appartenenza.
Articolo 19
Potranno essere aggregati alla Confraternita i defunti i cui familiari
desiderino farne suffragio con le particolari modalità stabilite dalla
Confraternita stessa per questo tipo d’aggregazione.
Per i requisiti d’aggregazione valgono le stesse modalità d’iscrizione dei
Confratelli in vita.
CAPO III
DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI
Articolo 20
Gli iscritti alla Confraternita devono:
a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all’interno dell’Associazione sia nella vita privata;
c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito d’umana e cristiana carità;
d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massimacollaborazione;
e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Articolo 21
I
Confratelli sono passibili dei sottopiatti provvedimenti disciplinari, previa
contestazione scritta dell’addebito, con invito a presentare entro 15 g. al
Magistrato le proprie giustificazioni:
a) ammonizione;
b) sospensione a tempo determinato od indeterminato;
c) decadenza;
d) esclusione;
La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del
Magistrato, mentre per i punti c) e d) e demandata all’Assemblea.
Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l’interessato può presentare
ricorso, in forma scritta, entro 15 g. dalla comunicazione, al Collegio dei
Probivirale, il quale decide, sentito l’Interessato ed il Governatore, con
parere definitivo ed inappellabile.
Mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 22
comma cinque e seguenti.
Articolo 22
La
qualità d’iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o
per esclusione.
Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello.
Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali
d’appartenenza alla Confraternita di cui all’art. 18.
Inoltre l’Iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il
richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all art.
20, oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale
pur essendo in grado di assolvervi.
Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque
grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto alla Confraternita.
La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita d’ogni
diritto sia spirituale sia materiale verso la Confraternita.
I provvedimenti di decadenza e d’esclusione sono proposti motivatamente dal
Magistrato all’Assemblea, su parere conforme del Collegio Probivirale.
Della proposta di decadenza e d’esclusione deve essere data comunicazione
scritta all’Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a
presentare entro 15 g, le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del
Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all’Assemblea.
L’Assemblea delibera a scrutinio segreto.
Il provvedimento irrogato dall’Assemblea potrà essere revocato qualora siano
venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da
presentarsi, da parte dell’interessato, al Magistrato, con le modalità di cui
all art. 16 terzo comma, e sulla quale l’Assemblea delibererà, sentito il parere
del Collegio Probivirale, l’accettazione e se riconferire al postulante i
diritti di cui godeva in precedenza.
L’eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di
un anno dalla data d’irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione
preso dall’Assemblea.
Contro il provvedimento d’esclusione preso dall’Assemblea, l’Interessato può
ricorre all’Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata
notificata la deliberazione.
CAPO IV
ORGANI DELLA CONFRATERNITA
Articolo 23
Sono
organi della Confraternita:
a) L’Assemblea;
b) Il Magistrato;
c) Il Governatore;
d) Il Collegio Probivirale;
e) Il Collegio dei Sindaci Revisori;
Articolo 24
L’Assemblea
è composta da tutti i Confratelli effettivi iscritti al Sodalizio
ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in
mancanza di questo, dal membro di Magistrato più anziano d’età.
Articolo 25
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese d’aprile, per
l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni quattro anni per le elezioni
delle cariche sociali.
L’Assemblea è convocata dal Governatore con lettera personale da inviare al
domicilio degli iscritti almeno 20 giorni prima della data fissata per la
riunione.
L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed
in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.
La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della
prima, purché almeno un’ora dopo.
I verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal
Segretario e sono inseriti nell’apposito registro.
Articolo 26
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e
specificamente:
a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno da un decimo dei Confratelli effettivi;
b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per iscritto, ne richiedano all’umanità la convocazione al Magistrato;
c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per problemi inerenti la Confraternita per iniziative di carattere generale;
d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.
Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare l’Assemblea
entro un mese con le modalità di cui il secondo, terzo e quarto comma dell’art.
25.
Articolo 27
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà dei Confratelli effettivi mentre in seconda convocazione è
validamente costituita qualunque si il numero dei presenti, sempreché tale
numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato.
In caso d’impedimento a partecipare all’Assemblea, ogni Confratello potrà farsi
rappresentare conferendogli delega scritta, da un’altro Confratello effettivo il
quale oltre al proprio voto, potrà votare anche per l’altro, ogni Confratello
non potrà essere portatore di più di due deleghe.
Articolo 28
L’Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai
presenti.
Gli astenuti non si computano fra i votanti.
I componenti del Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Revisori nelle delibere
concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.
Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell’Assemblea sono previste
le particolari norme di cui al sesto comma dell’art. 46.
Articolo 29
L’Assemblea ha il compito di:
a) deliberare l’approvazione del bilancio consuntivo corredato della relazione del Governatore sull’attività della Confraternita, svolta nell’anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sull’andamento economico-finanziario;
b) esaminare le questioni di carattere generale e d’indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Revisori, secondo le modalità di cui agli art. 30, 38, 39, 41, 42;
d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
e) deliberare, su proposta del Magistrato, l’approvazione del Regolamento Generale di cui all’art. 47;
f) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, la Commissione Verifica Poteri e stabilire il numero dei componenti del Magistrato.
g) assumere i provvedimenti di decadenza e d’esclusione dei Confratelli ai sensi dell’art. 22.
Articolo 30
Il Magistrato
è l’organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non
riservate specificatamente all’Assemblea.
E eletto dall’Assemblea secondo le modalità di cui agli art. 28. 41 e 42.
In particolare:
a) provvede all’amministrazione della Confraternita ivi compreso l’acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie.
b) provvede acchè non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita.
c) provvede al suo interno all’elezione del Governatore, del Vice Governatore,
del Segretario e dell’Amministratore, nonche ad ogni altra nomina che si
rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale di cui all’art.
47.
L’eventuale nomina del Segretario può avvenire al di fuori degli eletti al
Magistrato, tenuto conto delle particolarità di cui all’art. 35.
d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni qualsiasi Regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio.
e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all’assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti.
f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente.
g) delibera il passaggio degli Aspiranti alla categoria dei Confratelli effettivi, trascorso il periodo di aspirantato di cui all’art. 17, comma secondo.
h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
i) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
l) delibera sull’accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti Organi.
m) prende in via d’urgenza, eccetto i casi previsti agli art. 21, comma 2e3, 22e24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell’interesse del Sodalizio.
n) delibera sull’ammissione di nuovi Confratelli.
o) cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore.
p) propone all’Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, le modifiche Statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi.
q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche non esperti al di fuori degl’iscritti alla Confraternita, per l’analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti del Magistrato.
r) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia d’innanzi agli Organi Giurisdizionali ed Amministrativi che d’innanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita.
s) determina l’ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza.
t) nomina, nel caso di cui al quinto comma dell’art. 35, il Segretario.
u) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio.
v) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita.
z) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.
Articolo 31
Il
Magistrato è composto da un numero di Confratelli effettivi stabilito
dall’Assemblea, purché dispari e non inferiore a nove, nella riunione
Assembleare che precede ogni quadriennio.
Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore con voto deliberativo.
Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato alla data stabilita per
le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio alla
categoria dei Confratelli effettivi.
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione,
Confratelli con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché
Confratelli eletti alle cariche di Probiviri e Sindaco Revisore.
Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della
Confraternita, i Confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi
titolo, con la Confraternita nonché i Confratelli che rivestono cariche
politiche a qualunque livello.
Articolo 32
Il
Magistrato si riunisce di norma una volta al mese, nonché ogni volta il
Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al
Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti del Magistrato.
Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata, della
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia o dal Presidente del
Collegio dei Probiviri.
L’invito all’adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere: il luogo,
il giorno, l’ora e gli argomenti posti all’ordine del giorno e dovrà essere
inviato almeno cinque giorni prima della data fissata.
Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato
anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.
Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, da indire
almeno un’ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti
dell’organo.
Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.
Articolo 33
Il Governatore
è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
E’ il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne
ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.
Rappresenta la Confraternita all’interno della Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia e, nelle relative Assemblee, ha diritto di elettorato
attivo e passivo.
In particolare il Governatore:
a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti.
b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l’Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza.
c) attua le deliberazioni del Magistrato.
d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali.
e) cura, congiuntamente con il Segretario e l’Amministratore, la tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili.
f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia agli effetti di ogni evento che consigli l’interessamento della Confederazione stessa.
g) prende ogni provvedimento d’urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoesposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.
Articolo 34
Il Vice Governatore
è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
Coadiuva, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo
sostituisce, anche legalmente, in caso di sua o impedimento.
Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il
Magistrato riterrà opportuno affidargli.
Articolo 35
Il Segretario
è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
Redige i verbali del Magistrato, dell’Assemblea e di tutte le commissioni o
gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell’art. 30.
E’ consegnatario dei documenti e dell’archivio della Confraternita; cura la
corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli
inventari di cui alla lettera e) dell’art. 33.
Collabora inoltre con l’Amministratore per la tenuta della contabilità e nella
preparazione del bilancio.
In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può
essere nominato dal Magistrato fra i dipendenti della Confraternita nel qual
caso ne dovrà essere tenuto conto ai fini della composizione del Magistrato.
In tal caso partecipa alle riunioni non con voto deliberativo, ma solamente con
voto consultivo.
Articolo 36
L’Amministratore,
è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
Cura, in prima collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte
amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi
documenti.
Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei
documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al
Magistrato.
Articolo 37
Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i
Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.
Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei
non eletti e se l’elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina
del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell’organo demandato
alla sua nomina.
I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze, restano in carica per la
stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in carichi
specifici a lui affidati.
I componenti degli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive
risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti
dall’incarico e quindi sostituiti.
Articolo 38
Il Collegio Probivirale
è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea, secondo le modalità di cui
agli art. 28, 41 e 42, fra i Confratelli effettivi con particolare conoscenza
del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Confraternita.
Per l’eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente
art. 31 commi quattro e cinque.
Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il
Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta
ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all’anno per
la verifica dell’andamento della Confraternita.
In particolare:
a) vigila sull’esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione delle Misericordie d’Italia;
c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest’ultimo;
d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
e) sostituisce l’opera del Magistrato qualora qust’ultimo sia dimissionario o
sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere
promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.
L’accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere
alle norme di all’art. 48 commi 1 e due.
I membri del Collegio possono esser invitati alle riunioni del Magistrato, senza
diritto al voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato,
nè nel Collegio dei Sindaci Revisori.
Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i
quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia
assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce
motivate.
Articolo 39.
Il
Collegio dei Sindaci Revisori
è composta da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea fra i
Confratelli effettivi secondo le modalità degli art. 28, 41 e 42 e dovranno
essere in possesso di adeguati titoli professionali.
Per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al
precedente art. 31 commi quattro e cinque.
I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento di
membri effettivi.
Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il
Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Presidente dovrà essere iscritto nell’albo dei dottori commercialisti o dei
ragionieri o degli avvocati e procuratori o dei revisori ufficiali dei conti.
I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere
contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio Probivirale.
Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il
relativo verbale è firmato da tutti i presenti.
I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma
senza diritto di voto.
Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il
Presidente.
Articolo 40
L’Assistente ecclesiastico o “Correttore”
è nominato dall’Ordine Diocesano competente per territorio su proposta del
Magistrato.
Rappresenta l’Autorità religiosa all’interno della Confraternita per le materie
spirituali, religiose o di culto.
Cura l’osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione
spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i
quali potrà collaborare con il “Correttore” della Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia.
Le deliberazioni che investono l’indirizzo morale e religioso della
Confraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del
“Correttore”.
Partecipa alle riunioni del Magistrato ed all’Assemblea con voto deliberativo e
alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei “Correttori”
organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.
Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia,
congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del
servizio per i Confratelli.
Articolo 41
La Commissione Elettorale
è eletta dall’Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.
E’ composta da cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria degli
effettivi ed ha il compito di:
a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
b) redigere la lista di nominativi per la carica dei membri del Magistrato, contenente un numero almeno doppio di Confratelli effettivi da eleggere;
c) verificare l’adozione da parte dell’Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti del Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti all’art. 31, comma primo;
d) redigere la lista di dieci Confratelli effettivi per l’elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi cinque saranno eletti;
e) redigere la lista di sette Confratelli effettivi per l’elezione del Collegio
dei Sindaci revisori, di cui i primi tre saranno eletti Sindaci effettivi,
mentre il quarto ed il quinto saranno eletti Sindaci supplenti.
Le liste devono riportare il nome del Confratello effettivo, il luogo di
residenza e la data d’iscrizione al Sodalizio.
Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione
Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione
indicherà.
Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore
il quale le allegherà all’avviso di convocazione dell’Assemblea tenendo presente
che dovrà
essere convocata almeno 20 g. Prima della data fissata.
Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui
al precedente art. 31.
Articolo 42
Le
liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni
Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche
per Confratelli effettivi non compresi nella citata lista.
Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il
Collegio dei Probiviri, tre voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un
numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Magistrato.
Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il
maggior numero dei voti.
A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggior anzianità
d’iscrizione alla Confraternita.
In caso d’ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano d’età;
successivamente si procederà al sorteggio.
Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente
articolo, o preferenze per Confratelli non appartenenti alla categoria degli
effettivi, saranno dichiarate nulle.
Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede
sociale l’esito delle votazioni, convoca gli eletti entro sette giorni e ne
presiede la riunione.
I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la
candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel
termine perentorio di tre giorni.
La Commissione Elettorale si esprimerà su i ricorsi prima dell’insediamento dei
nuovi organi.
Articolo 43
La Commissione Verifica Poteri
è eletta
dall’Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.
E’ composta da tre membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei
Confratelli effettivi e s’insedia almeno un’ora prima di quella stabilita per
l’Assemblea per il rinnovo delle cariche.
Svolge i seguenti compiti:
a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
b) accerta l’identità degli aventi diritto al voto ed il ruolo di partecipazione all’Assemblea;
c) accetta la regolarità delle deleghe;
d) redige, apposito verbale che sarà trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inserito negli atti per il rinnovo delle cariche.
Articolo 44
I
componenti della Commissione elettorale e della Commissione Verifica Poteri per
le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono in nessun modo far parte
delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della
Confraternita, né essere votati fuori lista.
Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al
precedente comma saranno annullate.
Articolo 45
Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano,
civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base
dello spirito della Confraternita.
I confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto,
dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello
stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto
di estrema semplicità e cordialità tenendo conto anche dello spirito di servizio
per il quale rivestono la carica.
Articolo 46
La
proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di
cui all’art. 30 punto p), e presentata al Magistrato, mediante motivata mozione
scritta, da un numero di Confratelli effettivi non inferiore ad un decimo degli
iscritti.
La mansione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione
congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia
per il proprio consenso.
Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il consenso scritto della
Confederazione, il Governatore convoca l’Assemblea straordinaria con specifica
indicazione dell’ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta
proposta di riforma nonché l’indicazione dei requisiti formulati dai proponenti.
L’avviso di convocazione è inviato nel termine di cui all’art. 25 e con le
indicazioni di cui al comma secondo ed inoltre sarà pubblicato in maniera
visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, che sarà
data certificazione dell’avvenuto adempimento da parte del Governatore e del
Segretario.
L’avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione un dirigente della
quale potrà partecipare all’Assemblea.
Per l’approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno
tre quarti dei presenti all’Assemblea ed il preventivo assenso della
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli art. 2,
quattro, cinque e sette i quali definiscono l’irrinunciabile fisionomia della
Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.
Articolo 47
L’Assemblea approva, a completamento delle norme del presente Statuto, con la
maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia, il Regolamento Generale i cui articoli
potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.
Il Magistrato provvede a redigere le “ Norme di attuazione del Regolamento
Generale “ riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.
Articolo 48
In
caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano
possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e
qualora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata
deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi
previsti di cui all’art. 37 comma e), il Governatore della Confraternita segnala
alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia l’esistenza di tale
situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della
normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.
La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei
Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli effettivi.
La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente
il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un
Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e
non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione
dell’Assemblea degli associati per la ricostruzione degli Organi Sociali.
Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di
sei mesi.
Ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assemblea stessa
rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia
della situazione all’Autorità Regionale ai sensi dell.art. 27, ultimo comma
c.c., nonché al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell.art.11 disp.
Att. C.c.
Articolo 49
La
Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si
verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo
funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi
tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.
La delibera di scioglimento è presa dall’Assemblea straordinaria da convocarsi a
tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui
all’art. 48.
Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le speciali
modalità di convocazione, di presenza di Confratelli effettivi e della speciale
maggioranza di cui all’art. 21, tre comma del c.c. (tre quarti degli associati).
Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia, che interverrà all’Assemblea con un suo delegato per
esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per
la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.
Con la delibera di scioglimento l’Assemblea nomina tre liquidatori
preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla
Confraternita.
Articolo 50
A
seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti ad
altra Associazione a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua
fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, cui la Confraternita è
associata.
Articolo 51
Ai
fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell’autorità
amministrativa, il Governatore della Confraternita della Misericordia è
autorizzato ad apportare al presente Statuto, sentita la Confederazione
Nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero
indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di
Misericordia.
Articolo 52
Per
le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del c.c.
integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia.